Questo dizionario raccoglie 1.743 termini del diritto pubblico e dell'urbanistica spagnoli insieme al termine italiano che svolge la stessa funzione nel proprio ordinamento, che non sempre coincide con la traduzione letterale, e a un'osservazione quando la corrispondenza è imperfetta o ingannevole. Ogni voce aggiunge una breve definizione in spagnolo e una in italiano, con il principale riferimento normativo di ciascuna parte.
L'opera si articola in 27 materie: fonti del diritto, organizzazione territoriale e amministrativa, atto e procedimento, ricorsi e giurisdizione, potere sanzionatorio, responsabilità, contratti pubblici, beni, espropriazione, pubblico impiego, trasparenza, finanza pubblica, governo del territorio, pianificazione, attuazione, edilizia, vigilanza, beni culturali, ambiente, acque e infrastrutture, edilizia residenziale e servizi pubblici. All'interno di ogni materia le voci sono ordinate per affinità concettuale, così che i termini di uno stesso istituto compaiono insieme. Tre appendici raccolgono i falsi amici, le sigle dei due paesi e una tavola di corrispondenza tra le norme di riferimento, e due indici alfabetici, dei termini spagnoli e dei termini italiani, rinviano a ciascuna voce.
Ogni voce è composta da quattro elementi: il termine spagnolo e il suo equivalente italiano, che la aprono, e una definizione in ciascuna lingua. Quando manca il termine in una delle due lingue, la voce indica che non esiste un equivalente diretto. Se la corrispondenza richiede un'avvertenza, la voce si chiude con un'osservazione.
Il segno «≈» indica un'equivalenza approssimativa o soltanto funzionale. Il segno «≠» segnala un falso amico, cioè un termine simile che significa un'altra cosa; l'osservazione indica allora il termine corretto. La lineetta «—» indica che non esiste un equivalente diretto, e la definizione o l'osservazione descrivono la figura più vicina.
La ricerca trova i termini in entrambe le lingue, senza bisogno di scrivere gli accenti, e cerca poi nelle definizioni e nelle osservazioni. Ogni voce ha una propria scheda, con un indirizzo stabile e la forma per citarla.
Le fonti di riferimento sono, per la parte spagnola, la Costituzione, la LPAC (Ley 39/2015), la LRJSP (Ley 40/2015), la LJCA (Ley 29/1998), la LBRL (Ley 7/1985), il TRLSRU (RDL 7/2015), la LCSP (Ley 9/2017), il TREBEP (RDL 5/2015), la LEF (1954), la LPAP (Ley 33/2003), il TRLHL (RDL 2/2004) e la terminologia comune delle leggi urbanistiche delle comunità autonome; per la parte italiana, la Costituzione, la L. 241/1990 (procedimento), il TUEL (d.lgs. 267/2000), il TUE (d.P.R. 380/2001), il c.p.a. (d.lgs. 104/2010), il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), il TU espropriazioni (d.P.R. 327/2001), il TU pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), il codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), il codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) e la terminologia delle leggi regionali più diffuse.
In entrambi i paesi l'urbanistica è materia di legislazione regionale. Quando un termine è proprio di una comunità autonoma o di una regione, lo si indica tra parentesi; così, «agente urbanizador» nella Comunitat Valenciana o «PGT» in Lombardia.
La terminologia è quella vigente a ottobre 2026: in Italia, dopo la L. 182/2025 sul silenzio e sull'autotutela e il d.l. 69/2024 («Salva Casa»); in Spagna, con il testo unico della Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana non ancora riformato. Le definizioni non sostituiscono il testo delle norme: servono a identificare l'istituto, collocarlo nell'altro ordinamento e individuare la disposizione che lo disciplina. Le informazioni sono aggiornate al 15 ottobre 2026.
Le altre sigle dei due ordinamenti sono raccolte, con il loro significato e il loro equivalente, nell'appendice «Sigle e abbreviazioni». Le norme si citano per numero e anno; quelle italiane, con l'abbreviazione del loro rango (L., d.lgs., d.P.R., d.l., d.m., r.d.).